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Mediazione, Consiglio di Stato: le spese di avvio sono sempre dovute. E si ripristina l’obbligo di formazione per i “mediatori di diritto”

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 17 novembre 2015, ha accolto l’appello del Ministero della Giustizia, del Ministero dello Sviluppo Economico e di alcuni intervenienti, rigettando invece in toto quello incidentale dell’Unione Nazionale delle Camere Civili.

Il massimo organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione pubblica, si pronuncia così su due importanti tematiche: le spese di avvio della procedura di mediazione e la formazione obbligatoria per gli avvocati.

Innanzitutto, nel ritenere infondato il ricorso di primo grado e quello incidentale delle Camere Civili, il Consiglio d Stato ha definitivamente statuito che la normativa sulla mediazione è del tutto conforme ai principi costituzionali. Secondo la sentenza, infatti, una volta superato il vizio di eccesso di delega che aveva indotto l’intervento cassatorio della Corte costituzionale con la richiamata sentenza nr. 272 del 2012, non è dato rinvenire manifesti e significativi profili di violazione dell’art. 24 Cost. ovvero di altri parametri di rango costituzionale. Di conseguenza, anche grazie agli interventi normativi del 2013, la questione è ormai chiusa.consiglio-di-stato-targa

Per quanto riguarda le cosiddette spese di avvio, per la cui eliminazione da parte del TAR qualcuno aveva frettolosamente festeggiato, arrivando ad ipotizzare improbabili cause per la loro restituzione, il Consiglio di Stato ha posto la parola fine anche sul punto, stabilendo che esse sono sempre dovute. Per la sentenza, anche per le residue spese (non le spese vive) disciplinate dal medesimo comma 9 deve ritenersi la loro estraneità alla nozione di “compenso” – intesa quale corrispettivo di un servizio prestato – introdotta dal comma 5-ter dell’art. 17.

Ed invero, prosegue il provvedimento in esame, come efficacemente dimostrato dalla difesa erariale e dagli intervenienti ad adiuvandum, le spese di avvio, quantificate dal legislatore in modo fisso e forfettario (e, quindi, sganciato da ogni considerazione dell’entità del servizio effettivamente prestato dall’organismo di mediazione), vanno qualificate come onere economico imposto per l’accesso a un servizio che è obbligatorio ex lege per tutti coloro i quali intendano accedere alla giustizia in determinate materie; quanto sopra risulta confermato dal riconoscimento, a favore di chi tali spese abbia erogato, di un correlativo credito d’imposta commisurato alla somma versata e dovuto, ancorché in misura ridotta, anche nel caso in cui la fruizione del servizio si sia arrestata al primo incontro (art. 20, d.lgs. nr. 28/2010).

Spese di avvio, quindi, sempre e definitivamente dovute da tutte le parti.

Per quanto riguarda l’obbligo di formazione degli avvocati “mediatori di diritto”, fermo restando che nessun organismo che voglia essere credibile avrà tra le sue fila mediatori che non abbiano compiuto il percorso intero di formazione e di aggiornamento, non può sussistere dubbio, per il Consiglio di Stato, sulla diversità “ontologica” dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali – i quali possono bensì prevedere anche una preparazione all’attività di mediazione, ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento – rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori, proprio in ragione dell’esigenza (non casualmente qui agitata proprio dall’odierna appellata ed appellante incidentale) di assicurare che il rischio di “incisione” sul diritto di iniziativa giudiziale costituzionalmente garantito sia bilanciato da un’adeguata garanzia di preparazione e professionalità in capo agli organismi chiamati a intervenire in tale delicato momento. Detti principi sono anche rafforzati della direttiva 2008/52/CE, secondo cui: “…Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti”.

Correttamente, quindi, il Consiglio di Stato ha ripristinato l’obbligo di seguire l’intero percorso formativo previsto dal DM 180, sia per quanto riguarda l’obbligo di formazione presso gli enti previsti dal DM, sia per il tirocinio.

In sintesi, un intervento importante per garantire certezza e ulteriori garanzie di sicurezza e di preparazione ad un Istituto già affermato, nell’auspicio che si affermi e venga utilizzato sempre di più.

 

Fonte: www.ar-net.it, www.mondoadr.it

Fonte immagini: Google