LA MEDIAZIONE FAMILIARE
Il Servizio di Mediazione Familiare è volto ad aiutare i coniugi a maturare delle scelte autonome e consapevoli in relazione alle condizioni della loro separazione, in maniera tale da evitare un lungo e costoso procedimento Giudiziale.
La Mediazione Familiare è un percorso nel quale la coppia, in un ambiente Neutrale, ha l’opportunità di negoziare tutte le questioni relative alla propria separazione, sia dal punto di vista relazionale che da quello economico.
Protagonisti indiscussi della Mediazione Familiare sono i coniugi che, grazie all’ausilio di un Terzo Imparziale, stabiliscono insieme, durante gli incontri, gli accordi che meglio si adattano ai bisogni dell’intera Famiglia, specialmente nell’interesse dei Figli.
Il servizio di mediazione familiare si rivolge, dunque, alle coppie di coniugi che, avendo deciso di separarsi o divorziare, non riescono a raggiungere un accordo sulle relative condizioni, ma non vogliono neanche intraprendere un lungo, costoso e faticoso procedimento giudiziario.
Lo scopo dell’attività di mediazione non è quello di permettere una riconciliazione della coppia (in tal caso deve farsi ricorso ad uno psicologo o ad un consulente matrimoniale), bensì quello di permettere la formazione di un consenso reciproco in ordine alle condizioni per la separazione o per il divorzio, evitando (o riducendo al minimo) ogni forma di conflitto.
Gli argomenti che vengono discussi durante il percorso di Mediazione Familiare, riguardano sia la sfera relazionale che la sfera economica.
Sfera Relazionale: Affidamento di Figli, Bisogni dei Genitori, Continuità Genitoriale, Calendario delle Visite del Genitore non affidatario, Scelte Educative, Comunicazione della Separazione ai Figli.
Sfera Economica: Negoziazione dell’Assegno di Mantenimento, Assegnazione casa coniugale, Impegni economici per i Figli, Divisione dei Beni Comuni.
- Mediazione familiare DEMANDATA dal Giudice
- Mediazione familiare VOLONTARIA
Nel primo caso, la coppia è demandata ad avviare un percorso di Mediazione familiare direttamente dal Giudice.
Nel secondo caso, invece, la coppia decide di avviare il percorso.
Sono coppie sposate o conviventi che decidono di affrontare la propria separazione in maniera sana, evitando conflitti o cercando di porvi rimedio per il proprio benessere e, soprattutto, per il benessere dei propri figli.
Spesso si avvicinano alla Mediazione familiare su consiglio di un conoscente che ha fatto questa esperienza o di un terapeuta o di un avvocato.
Il Mediatore familiare non si sostituisce a queste ultime figure professionali poiché è un professionista a sé stante, l’unico deputato a gestire il percorso di accompagnamento di una coppia nella separazione.
La Mediazione Familiare si propone di:
- Evitare il ricorso alla Separazione Giudiziale
- Offrire un contesto strutturato e protetto dove raggiungere gli accordi.
- Progettare l’esercizio genitoriale e consentire ai figli di avere una continuità di relazione con entrambi i genitori
- Conservare una relazione significativa con le famiglie di origine
- Offrire un modello di Genitorialità che vada oltre la coniugalità.
La Mediazione Familiare si presenta come una nuova risorsa per le coppie in crisi che, grazie ad essa, si sentono sostenute durante il difficile e doloroso momento della separazione.
I vantaggi che la Mediazione Familiare garantisce riguardano il livello individuale, il livello relazionale ed il livello sociale.
A livello individuale:ridefinizione della propria identità personale, maggior stima di sé e dell’altro.
A livello relazionale: riconoscimento dei reali bisogni propri, dell’altro e dei figli, elaborazione delle condizioni di separazione da parte dei coniugi stessi, senza intervento dell’autorità giudiziaria.
A livello sociale: accordi più condivisi e di conseguenza più rispettati nel tempo, garanzia di assoluta riservatezza, forte riduzione dei costi e dei tempi rispetto all’autorità giudiziaria.
Mediazione Familiare
TARIFFE DEL PROCEDIMENTO ADR-
Primo incontro € 40,00* (nel quale i Coniugi e gli Esperti elaborano un calendario di incontri)
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4 incontri € 200,00 per coppia
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Incontro singolo € 50,00
Il percorso di Mediazione Familiare si compone di un primo incontro, che si terrà tra gli esperti ed i coniugi, nel quale verranno concordate le date degli incontri (tra 4 e 6) in cui svolgere la mediazione.
La cadenza degli incontri verrà valutata individualmente. Si potranno prevedere, in accordo con il mediatore familiare, incontri singoli rivolti alla coppia o anche ad uno solo dei coniugi.
per qualsiasi informazione in merito alla Mediazione Familiare:
Oppure chiamaci al +39 0984 32466
Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia n° 151/2023 ha stabilito il tariffario per i percorsi di Mediazione familiare.
Primo incontro:
Sezione informativa: totalmente gratuita
Avvio Percorso di Mediazione familiare:
Tariffa per singolo incontro € 40,00 a persona per un totale, iva inclusa, e per coppia di € 97,60
In base alla complessità ed alla conflittualità possono essere aggiunte delle maggiorazioni, previste dal D.M. 151/2023.
Tariffa per singolo incontro € 40,00 a persona per un totale, iva inclusa, e per coppia di € 97,60.
In base alla complessità ed alla conflittualità possono essere aggiunte delle maggiorazioni, previste dal D.M. 151/2023.
*Per tutti i percorsi di Mediazione familiare è previsto, inoltre il versamento di una somma pari al 21% del corrispettivo versato.
Esclusivamente per i percorsi di Mediazione familiare demandata, i Mediatori familiari del Centro di Mediazione familiare di S.P.F. MEDIAZIONE, pur in assenza di rimborsi, si impegnano a fornire il servizio gratuitamente, in favore della parte ammessa, per il giudizio, al patrocinio a spese dello Stato.
Nei percorsi di Mediazione familiare volontaria ove sussistano precarie e comprovate situazioni economiche da parte di una delle parti, il Centro di Mediazione familiare si rende disponibile a vagliare delle ipotesi condivise per offrire il servizio, venendo incontro alle necessità del soggetto.
- Giuseppina De Aloe
- Giusy Aiello
- Giovanna Di Bartolo
- Cristina Guzzo
- Fiamma Raugei
- Elvira Orrico
Ai sensi del DM 180/2010 art. 6, l’Organismo di mediazione è tenuto ad inviare a mezzo posta la documentazione per l’accreditamento, debitamente compilata da parte del mediatore. In caso di mancata pronuncia da parte del Ministero nel termine perentorio di 30 giorni si applica la disciplina del silenzio assenso, da qual momento in poi il mediatore è operativo a tutti gli effetti.
Cosi come disposto dalla Legge 98/2013, il legale rappresentante dell’organismo di mediazione è tenuto ad inviare un’autocertificazione elencando le sedi dell’organismo (sia legale che operative) ed indicando dettagliatamente il titolo giuridico che legittima l’utilizzo di ogni sede (proprietà, locazione o comodato), la data di stipula dei relativi contratti e gli estremi di registrazione degli stessi. Una volta ricevuta la dichiarazione a mezzo fax, il Ministero provvederà ad emettere i relativi provvedimenti autorizzativi e da qual momento in poi le sedi saranno effettivamente operative.
La Legge 98/2013 art. 5 comma 1, ha previsto l’esclusione dall’area di obbligatorietà delle controversie per danni da circolazione di veicoli e natanti, posta anche la presenza di ulteriori e speciali procedure di composizione stragiudiziale di queste controversie; e ha, invece, introdotto tra le materie obbligatorie (quali condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica) la responsabilità sanitaria.
Ai sensi della Legge 98/2013 art. 16 comma 4 bis, gli Avvocati iscritti all’albo sono mediatori di diritto: devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorici-pratici a ciò focalizzati. Relativamente all’accreditamento, l’Organismo di mediazione è tenuto ad inviare al Ministero a mezzo posta, la documentazione debitamente compilata dall’Avvocato. In caso di mancata pronuncia da parte del Ministero nel termine perentorio di 30 giorni, si applica la disciplina del silenzio assenso, da qual momento in poi l’avvocato è mediatore a tutti gli effetti.
Ai sensi della Legge 98/2013, art. 6 comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore ai 90 giorni. Il primo incontro viene fissato a non più di 30 giorni dalla presentazione della domanda di mediazione e la durata media complessiva dei procedimenti è di 60 giorni.
L’assistenza dell’Avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria, ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa.
“Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad un a controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo di stampa, è tenuto, assistito dall’Avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione,” ai sensi del D.lgs 98/2013 art. 5 comma 1.
La domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (D.lgs 98/2013 art.4 comma 1).
SPF MEDIAZIONE ha competenza territoriale:
per TUTTA la PROVINCIA di COSENZA (gli unici a poterla garantire)
Competenza per il Tribunale di LAMEZIA TERME
Competenza per il Tribunale di CATANZARO
Competenza per il Tribunale di REGGIO CALABRIA
Competenza per il Tribunale di VIBO VALENTIA
Competenza per il Tribunale di POTENZA
Competenza per il Tribunale di ROMA
L’incontro informativo programmatico permette alle parti, davanti al mediatore, di verificare con il professionista se sussistano o meno, effettivi spazi per procedere utilmente e volontariamente alla mediazione. Ai sensi della Legge 98/2013, art. 8, comma 1, durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ai sensi dell’art. 116, comma 2, del codice di procedura civile). Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
L’art. 20 del D.lgs. 28/2010, prevede il credito d’imposta: alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso l’organismo, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00; in caso di insuccesso, il credito d’imposta è ridotto della metà. Ai fini del credito d’imposta, dovrà esserci piena corrispondenza tra le parti in mediazione ed i soggetti in favore dei quali viene rilasciata la fattura.
Da un punto di vista giuridico, non esiste un obbligo alla partecipazione quando si è convocati ad una mediazione. Ma nonostante ciò, per evitare le lungaggini processuali e gli inutili costi legati ad una causa, si consiglia vivamente di aderire e partecipare per tentare di giungere ad una composizione bonaria della controversia. Si tenga presente l’art. 8, comma 5, D.M. 28/2010, in cui si sottolinea che: “ Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 (med. obbligatoria) non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
SPF MEDIAZIONE ®
Siamo accreditati e presenti in tutta Italia. Ogni giorno gestiamo casistiche disparate e veniamo sempre incontro alle tue esigenze!
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