segreteria@spfmediazione.it | +39 0984 32 466

segreteria@spfmediazione.it | +39 0984 32 466

Le divisioni «decise» in mediazione sono trascrivibili

L’accordo stipulato in mediazione con il quale le parti pervengono alla divisione di beni immobili le cui sottoscrizioni siano state autenticate dal notaio può e deve essere trascritto dal conservatore dei Registri immobiliari. Sono le conclusioni cui giunge ilTribunale di Roma – V Sezione civile – in composizione collegiale (presidente ed estensore Bertuzzi) con il decreto depositato il 17 novembre 2015.

Nel caso sottoposto al tribunale capitolino, dopo la conclusione di un accordo in mediazione le cui sottoscrizioni erano state autenticate dal notaio, quest’ultimo provvedeva a richiedere la trascrizione al competente conservatore dei Registri immobiliari (agenzia delle Entrate di Roma – ufficio del Territorio – servizio di pubblicità immobiliare Roma 2) che vi provvedeva con riserva (articolo 2674-bis del Codice civile) ritenendolo non trascrivibile.20120228_tribunale_civile_roma

La posizione assunta poi in giudizio dall’ufficio era quella della non trascrivibilità di tale accordo di divisione in quanto la disciplina della trascrizione prevista dalla normativa sulla mediazione, essendo espressamente limitata agli atti di cui all’articolo 2643 del Codice civile (in virtù del richiamo di cui all’articolo 11 Dlgs 28/2010), non poteva estendersi a quelli in materia di divisione (che sono previsti dall’articolo 2646 del Codice civile).

Il ricorso presentato dal notaio autenticante viene invece integralmente accolto dal collegio giudicante il quale attraverso una interpretazione sistematica e teleologica, nel rendere coerente la normativa speciale con quella generale in materia di trascrizione, afferma un importante principio.

La soluzione della questione interpretativa deve essere individuata nelle norme in materia di mediazione. L’articolo 11 del Dlgs 28/2010 che pur richiama l’articolo 2643 del Codice civile non può essere inteso come tassativo rispetto alle fattispecie ivi indicate. Considerato infatti che gli atti soggetti a trascrizione sono individuati anche dall’articolo 2646 del Codice civile (in tema di contratti di divisione di beni immobili caduti in comunione) si creerebbe una contraddizione insanibile con la previsione della mediazione come obbligatoria proprio per quelle liti che sorgono in tali materie.

Una volta assolto l’obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni, secondo il Tribunale di Roma, sono suscettibili di trascrizione «tutti gli accordi contenenti negozi e atti trascrivibili ai sensi del Codice civile», proprio in forza del richiamo contenuto nell’articolo 11 del Dlgs 28/2010 all’articolo 2643 del Codice civile che «va inteso come riferito agli atti soggetti a trascrizione». Invero il riferimento a tale ultimo articolo esprime il diverso intendimento di sottolineare che «l’accordo in mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante ma solo l’involucro esterno, l’occasione in cui viene concluso il contratto».

Marco Marinaro

Fonte: Marco Marinaro, www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Fonte immagini: Google