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Mediazione: vietato abbandonare al primo incontro

Farà discutere la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio secondo cui la mediazione, per essere effettiva, impone alle parti di assumere un comportamento collaborativo sin dal primo incontro; pertanto chi si dimostra chiuso e contrario alla trattativa non rispetta lo spirito della mediazione ed è, quindi, come se non vi avesse mai partecipato.

Applicando alla lettera tale principio, il giudice ha annullato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca al quale si era opposto il debitore. Alla prima udienza, il giudice aveva rinviato le parti innanzi all’organismo di mediazione, onerando il debitore di avviare il relativo procedimento (in conformità con quanto deciso dalla Cassazione).tribunale-3 (1)

La parte aveva avviato la procedura di mediazione cui aveva partecipato la banca, ma quest’ultima, al primo incontro, verificato che non sussistevano le condizioni per raggiungere un’intesa soddisfacente, dichiarava di non aderire alla mediazione. Ciò soprattutto perché, in precedenza, pendendo trattative stragiudiziali, il debitore aveva rifiutato la disponibilità dell’istituto a stralciare ben il 50% del proprio credito.

In conseguenza di ciò, il magistrato, pronunciandosi sull’opposizione, ha dichiarato l’improcedibilità, dichiarando improcedibile l’opposizione per causa del comportamento della banca, ha revocato il decreto ingiuntivo, proprio a causa proprio del comportamento della creditrice.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha però ritenuto che, così facendo, la banca si sia comportata illegittimamente, cercando di eludere l’applicazione effettiva della normativa in questione. Nella sentenza si legge, infatti che: “la mediazione disposta dal Giudice (…) non deve essere vissuta dalle parti come la mera rimozione di una causa di improcedibilità, ossia come un formale adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma come un’occasione per cercare una soluzione extragiudiziale della loro vertenza in termini più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza”.

Insomma, secondo il giudice, sbaglia il creditore che dichiari di non voler proseguire nella ricerca di un accordo già dopo il primo incontro di mediazione. Un tale comportamento sarebbe equiparabile a quello di chi non si presenti proprio all’incontro, sicché la mediazione dovrebbe ritenersi non svolta e la condizione di procedibilità non soddisfatta.