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Ricorso contro fermo o ipoteca: si applica la mediazione tributaria?

La nuova mediazione tributaria obbligatoria si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1 gennaio 2016 che abbiano ad oggetto atti dell’Agenzia delle Entrate, di altri enti creditori o di Equitalia, purché di valore non superiore a 20.000 euro.

Deve trattarsi di atti o provvedimenti concernenti imposte e tasse (imposte sui redditi, bollo auto tassa rifiuti ecc.) o la materia catastale. Tra questi atti rientrano anche la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo o di ipoteca su un immobile.

Ma come fare a sapere se essi hanno valore inferiore a 20.000 euro e sono quindi soggetti al procedimento di reclamo-mediazione obbligatoria?

La risposta è in una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate [1].

Per la determinazione del valore di una controversia tributaria si fa riferimento alle disposizioni di legge [2], per le quali il valore della lite coincide con l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

In caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dal loro ammontare.

Qualora il debitore impugni la comunicazione di iscrizione di fermo di beni mobili o di ipoteca su immobili, il valore della controversia va determinato con riferimento all’atto impugnato e, come previsto per la quantificazione del contributo unificato, deve essere calcolato in base al valore dei crediti per tributi – al netto di interessi, sanzioni (salvo che le sanzioni non costituiscano un accessorio al tributo per cui si procede, bensì pretesa autonoma) e altri oneri accessori – per i quali l’Agente della riscossione ha comunicato l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca.

Anche nel caso in cui il ricorrente, oltre a contestare vizi propri del fermo o dell’ipoteca, contesti anche i crediti per i quali si procede, si deve far riferimento al valore complessivo dei crediti tributari come detto in precedenza.

Di conseguenza, se il valore complessivo dei crediti tributari sottostanti al fermo o all’ipoteca supera 20.000 euro, la lite non è soggetta al procedimento di mediazione anche se le iscrizioni a ruolo contestate abbiano un valore inferiore alla predetta soglia.

In altri termini, quando con lo stesso ricorso il debitore impugni, oltre al fermo o ipoteca con valore superiore a 20.000 euro, anche le singole iscrizioni a ruolo di valore inferiore, prevale il rito ordinario di impugnazione su quello speciale del reclamo-mediazione.

Gli stessi criteri si applicano, analogamente, nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento che cumula distinte iscrizioni a ruolo anche se eseguite da diversi enti creditori, se si contesta integralmente la cartella per vizi propri, nonché le singole iscrizioni a ruolo per vizi riferiti all’attività degli enti creditori.

[1] Ag. delle Entrate, circolare n. 12 dell’8.4.16.

[2] Art 12, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992.

fonte: http://www.laleggepertutti.it/118894_ricorso-contro-fermo-o-ipoteca-si-applica-la-mediazione-tributaria