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Il mediatore può (e deve) aiutare il giudice a valutare la condotta delle parti in mediazione

Lo scorso 26 settembre il Tribunale di Pavia (Giudice estensore dott. Marzocchi) ha emesso una nuova importante ordinanza in materia di mediazione.
Il Mediatore deve verbalizzare la non adesione delle parti.

In particolare il Giudice, aderendo ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha confermato e sottolineato l’importanza di indicare nel verbale quale delle parti presenti in mediazione dichiari di non voler o di non poter andare oltre il primo incontro informativo e quali siano i motivi oggettivi che impediscono la prosecuzione della procedura.

Nel caso di specie, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, ritenuti sussistenti i presupposti per disporre la mediazione, ha sottolineato l’importanza della effettività della stessa, affermando che le parti devono essere presenti personalmente e assistite dai rispettivi avvocati e “in caso di incontro meramente informativo non potrà dirsi svolta la mediazione e, conseguentemente non potrà nemmeno essere realizzata la condizione di procedibilità”.

Il giudice invita quindi il mediatore a segnalare i comportamenti delle parti al primo incontro informativo di mediazione, al fine di poter valutare l’effettivo esperimento del tentativo e adottare eventuali determinazioni di carattere processuale, ad esempio irrogando opportune sanzioni.

Il mediatore, dunque, non potrà limitarsi a svolgere il doveroso e scontato compito di verbalizzare la presenza delle parti, ma dovrà altresì mettere in condizione il giudice di valutarne la condotta sulla base delle univoche indicazioni contenute nell’ordinanza.

Fonte: www.ar-net.it

Fonte immagini: Google