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VELOCE COME IL VENTO

Dal 2011 anche in Italia è stata introdotto un nuovo modo per risolvere una Controversia:la Mediazione Civile e Commerciale.

Da 6 anni infatti, prima di avviare una causa in Tribunale, in alcune materie stabilite dalla legge, le parti sono obbligate a tentare la mediazione presso un Organismo di Mediazione (in sigla ODM).

Tale obbligo discende da una Direttiva europea e lo scopo è consentire la diminuzione di procedimenti pendenti in tribunale, il cui elevato numero rende inefficiente il sistema giustizia sia in termini di tempo sia di costi e di conseguente insoddisfazione per i cittadini e le imprese. Ma lo scopo è soprattutto quello di consentire ai cittadini e alle imprese di avere un’opportunità; la grande occasione di scegliere insieme alla propria controparte come risolvere il problema comune.

Infatti, una soluzione presa con un Accordo in Mediazione rende maggiormente soddisfatte le persone ed, in quanto voluto, è maggiormente rispettato dalle parti stesse.

Per consentire la diffusione dell’utilizzo della Mediazione civile, il nostro legislatore ha, così, previsto accanto ad alcuni obblighi e sanzioni , anche una serie di agevolazioni in favore delle parti che utilizzino questo nuovo strumento per la risoluzione dei conflitti.

Accanto all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione in alcune materie (Condominio – Divisioni e Successioni Ereditarie – Scioglimento di Comunione – Diritti Reali – Contratti di Locazione – Contratti di Comodato – Contratti Bancari – Contratti Assicurativi – Responsabilità Medica e Sanitaria – Patti di Famiglia – Affitto di Azienda – Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità) ed alla sanzione pari al contributo unificato per la parte invitata alla mediazione che non aderisca all’invito di mediazione, esistono, infatti una serie di vantaggi e di agevolazioni per le parti che utilizzino la mediazione per la risoluzione delle controversie.

 

Certezza dei tempi e dei costi.

Il procedimento di Mediazione dura al massimo tre (3) mesi dal deposito dell’istanza di mediazione e le parti sanno sin dal principio quali saranno i costi del procedimento, determinati sulla base della Tabella delle Indennità, che ogni Organismo di Mediazione è tenuto a rendere pubblica, previa approvazione del Ministero della Giustizia.

Valore ed efficacia dell’Accordo di conciliazione.

Non è un semplice accordo, poiché la legge stabilisce che esso, con la sottoscrizione dei legali, attestante la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisca titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche’ per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Trascrizione dell’Accordo ed Esenzione da Imposta di Registro e di Bollo

L’Accordo di conciliazione che contenga un negozio o un atto che deve essere trascritto nei pubblici registri (es: compravendita, usucapione, etc.) previa autentica delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, può essere trascritto e le parti godranno di un’esenzione totale da Imposta di bollo e di un’esenzione totale da Imposta di registro fino ad € 50.000,00 (cinquantamila euro) di valore dell’accordo. Ad esempio se l’accordo ha valore di € 70.000,00, le parti fino a € 50.000,00 non verseranno imposta di registro e saranno tenuti a versarla soltanto per l’eccedenza, vale a dire su € 20.000,00, con un evidente risparmio di imposta.

Credito di imposta

Il legislatore prevede, inoltre, un credito di imposta in favore delle parti: fino ad € 500,00 in caso di esito positivo della mediazione e fino ad € 250,00 in caso di esito negativo del procedimento.

#chitentanonsipente e #mediareconviene

Articolo apparso sul numero di Aprile 2017 di Infonight a firma di Alessio Bellanza