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Mediazione consumatori: per la Corte di Giustizia non c’è obbligo a farsi assistere da un avvocato

 

“Il diritto dell’Unione non osta a una normativa che prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla mediazione obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale. Poiché deve essere garantito l’accesso alla giustizia, il consumatore può però ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza doversi giustificare”. Così recita la sentenza del 13 giugno 2017 della Corte di Giustizia europea sulla causa C 75/16, che dunque, prima di tutto, stabilisce che l’obbligatorietà della procedura non si scontra con il diritto europeo. Tuttavia, con precise limitazioni: il ritiro della parte dalla procedura stragiudiziale deve essere consentito in ogni momento e, soprattutto, non è lecito prevedere l’assistenza obbligatoria dell’avvocato.

Cade, dunque, di fatto uno degli aspetti più caratterizzanti e strenuamente difesi dalla categoria all’indomani della istituzione della procedura di mediazione: quello dell’assistenza obbligatoria dell’avvocato. Secondo la Corte di Giustizia dell’Ue, quando una delle parti è un consumatore e l’altra un professionista (inteso come aziende operante nel settore), la parte non è tenuta a farsi difendere necessariamente dal proprio legale, ma può partecipare all’incontro con il mediatore anche da sola. Dunque, il verbale contenente l’eventuale accordo raggiunto tra i contendenti è ugualmente valido anche senza la firma di un avvocato.

L’obbligatorietà del ricorso al procedimento di mediazione, insomma, non è incompatibile con l’UE, a patto, però, che venga tutelato il diritto di accesso alla giustizia. Ed è proprio per tale ragione che, per la CGUE, il ritiro del consumatore dalla procedura non può essere subordinato alla sussistenza di un giustificato motivo. Per quanto riguarda l’assistenza di un avvocato, ad escluderne l’obbligo, per la Corte, è l’articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/11, in forza del quale gli Stati membri sono chiamati a garantire che le parti abbiano accesso alla procedura di mediazione senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.

sentenza Corte di Giustizia europea