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Roma Capitale non partecipa alla mediazione, il giudice Moriconi invia alla Procura della Corte dei Conti per possibile danno erariale

Riportiamo il testo dell’ordinanza comparsa su www.mondoadr.it

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE XIII°

O R D I N A N Z A

letti gli atti e la sentenza emessa in data odierna, preso atto della condotta volontariamente deresponsabilizzata e agnostica dell’Ente territoriale nei confronti dell’ ordinanza del 28.1.2019 del Giudice che aveva disposto insieme ad una proposta ex art. 185 bis cpc un percorso di mediazione demandata ai sensi dell’art. .5 co.II° decr.lgsl.28/2010 e della conseguente mancata ingiustificata partecipazione di Roma Capitale al procedimento di mediazione demandata con essa ordinanza disposto in violazione dell’obbligo di comparire (arg. ex art. 8 co.4 bis decr.lgsl 28/2010);

preso atto che in relazione alle circostanze esposte nella predetta ordinanza, vi erano elevate probabilità di un accordo (peraltro la parte attrice aveva dato disponibilità, cfr. verbale ud. 4.11.2019, all’accettazione della proposta del giudice che aveva suggerito un ristoro dei danni ricompreso in un “range fra €. 35.000 e 45.000”) che avrebbe comportato un minor esborso da parte dell’ente territoriale rispetto a quello che contiene la sentenza;

considerato che l’esistenza di ben chiare coordinate esposte dal giudice nella predetta ordinanza – che conteneva anche una proposta ex art. 185 bis vantaggiosa per l’Ente territoriale – ponevano l’ente nella condizione di poter pervenire ad una conciliazione in totale sicurezza e senza il timore di addebiti (contabili) per le scelte discrezionali ad essa afferenti;

considerato che la condotta deresponsabilizzata dell’Ente che ha inteso protrarre la lite irragionevolmente ha causato la condanna di Roma Capitale alla somma di €. 18.000,00 ai sensi dell’art. 96 III° co. cpc;

ritenuta la possibile sussistenza di un danno erariale causato sia sotto il profilo del maggior esborso dovuto da Roma Capitale conseguente alla sentenza di condanna rispetto sia alla conciliazione possibile che alla proposta che la propiziava;

e sia in relazione alle somme da pagare in dipendenza della condanna ex art. 96 III° cpc ed al contributo unificato, direttamente ed esclusivamente dipendenti da tale censurata condotta deresponsabilizzata;

P.Q.M.

MANDA alla cancelleria di trasmettere copia dell’ ordinanza del 28.1.2019, del verbale di udienza del 4.11.2019, della relazione del CTU arch. A.L. e della sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti in ordine alla possibile sussistenza di fattispecie di danno erariale.-

Roma lì 25.5.2020

Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi