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Liti civili in lockdown, obbligatorio il tentativo di mediazione

Il 17 Giugno scorso segna una data importante per la mediazione: il Senato, infatti, approvando la conversione in legge del decreto legge 28/2020, ha introdotto la previsione dell’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità anche per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza sanitaria.

L’obiettivo chiaro della norma (un po’ meno chiara risulta la formulazione) è fornire un ambito dedicato alla risoluzione conciliativa di tutte quelle controversie (relative a obbligazioni contrattuali) sorte per causa delle straordinarie circostanze determinate dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19. Con la sua velocità ed economicità, la mediazione evidentemente è stata considerata lo strumento ideale per risolvere le controversie in questo periodo particolare, garantendo la ripresa immediata dei rapporti in ambito sociale ed economico.

L’art. 3, comma 1-quater prevede, infatti che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta. In pratica, viene disposto che, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

 

Qui il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020