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Anche per le Pubbliche Amministrazioni la mediazione demandata è obbligatoria

Le pubbliche amministrazioni non potranno più sottrarsi ad esperire una mediazione demandata dal giudice, poiché quest’ultima è obbligatoria per legge. È quanto, in sostanza, si deduce dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, sez. XIII, il 29 febbraio scorso, attraverso il Giudice dott. Massimo Moriconi. Nell’ordinanza si mette in evidenza che l’invio in mediazione da parte del giudice viene effettuato seguendo l’art.5 Decr.Lgsl. 28/2010 (secondo comma), e che non si tratta affatto di un invito bensì di un obbligo da assolvere.pubblica-amministrazione

Moriconi pone l’accento sul fatto che il sistema giudiziario verticale non garantisce, a causa di possibilità di gravami, la sicurezza della stabilità di un risultato soddisfacente, sicurezza che solo la conciliazione può offrire. Per cui un rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione non è giustificato, anche qualora dovesse essere fondato sull’eventualità di incorrere in un danno erariale. In quest’ultimo caso, anzi, la mediazione non espone a questo tipo di responsabilità che, semmai, potrebbe arrivare dalle sanzioni (secondo l’art.96 III cpc) a seguito di comportamenti non corretti da parte dell’ente in questione.

Questa ordinanza, infine, insiste sull’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata. In altre parole le parti non devono fermarsi al primo incontro (sessione informativa) e dovranno essere sempre presenti alle sessioni conciliative, senza delegare i soli avvocati, pena il subire le conseguenze sancite dall’art.8 Decr.Lgsl. 28/2010.

 

Fonte: www.concilialex.it

Fonte Immagini: Google