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Le potenzialità della mediazione guidata secondo il giudice Massimo Moriconi

La mediazione, come ho scritto e detto molte volte, ha moltissime potenzialità, in gran parte ancora inesplorate. Naturalmente chi sperimenta e apre nuove strade si espone a incertezze, dubbi , critiche e necessità di correzioni di rotta…che ben vengano se costruttive.

La mediazione “guidata”, in tale contesto, è l’alternativa alla proposta del giudice ex art. 185 bis, strumento di sicura efficacia, testato con successo da chi scrive, tanto da essere proposto come il cavallo di battaglia del Governo nel recentissimo disegno di legge delega presentato alla Camera… che ha però svariati inconvenienti.

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In primo luogo, il giudice deve impegnarsi in un difficile esercizio (che specialmente per i giovani magistrati è arduo), prima individuando la soluzione “legale” della controversia allo stato degli atti, poi modificandola con l’equità per renderla il più possibile appetibile a tutte le parti. Il tutto con una prosa assai diversa e meno diretta di quella che si è usi adoperare nella redazione della sentenza. Nella sostanza, quindi, il giudice deve studiare la causa alla perfezione (per esempio i conteggi delle somme che reputa dovute devono essere precisi, salvo poi ad innestare l’equità su di essi) e nella mente ha bella e pronta la sentenza, solo che può farne a meno di scrivere le motivazioni

In secondo luogo, se le parti non si accordano, a distanza di qualche anno, quando dovrà decidere la causa, dovrà studiare daccapo il fascicolo e non è detto che la sentenza rispecchi la proposta, il che può costituire un imbarazzo, un problema per il giudice.

Nella mediazione “guidata” invece il giudice, che pure studia il fascicolo, non arriva alla determinazione esatta (proposta) del bene della vita, ma tuttavia indica in modo specifico i pro ed i contro delle posizioni delle parti e indica i parametri ai quali la discussione delle parti in mediazione dovrebbe fare riferimento e se del caso indica anche l’ordine di grandezza del bene della vita (che di regola è una somma di denaro).

Tale mediazione “guidata” attesta in modo evidente come la mediazione demandata, a differenza di quanto taluni opinano, sia diversa dalla mediazione obbligatoria (non per il contenuto della procedura di mediazione che è identica). Né potrebbe essere diversamente, per la elementare ragione che solo nella mediazione demandata esiste una causa, peraltro in corso, ed esiste un giudice che è il timoniere della procedura (giudiziale) e l’organo che decide la controversia.

Tale circostanza non può non influenzare profondamente anche la mediazione ed i rapporti giudice-mediatore, giudice-parti in mediazione (come dimostrano non poche acquisizioni della giurisprudenza, dalla consulenza in mediazione che deve rispettare determinate regole dettate dal giudice per poter ambire, in caso di mancato accordo, ad entrare nella causa; all’applicazione dell’art. 96 III° di difficile applicazione nella mediazione obbligatoria; alla effettività dell’incontro di mediazione, che trova il suo più forte caposaldo proprio nella mediazione demandata).

 

Fonte: www.mondoadr.it

Fonte immagini: Google