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L’Ue all’Italia: non si possono obbligare le parti a farsi assistere dall’avvocato in mediazione

La normativa italiana sulla mediazione preventiva obbligatoria per le controversie con l’assistenza necessaria di un legale difensore, che si applica anche al settore bancario, non è in linea con le norme Ue. Lo ha affermato l’avvocatura generale della Corte di giustizia europea in riferimento al caso relativo a un contratto di apertura di credito in conto corrente presso il Banco Popolare contestato da due consumatori.

Con l’ordinanza del 28 gennaio 2016, infatti, il Tribunale di Verona (estensore Vaccari), nel sospendere un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra i due consumatori e una banca, anziché rimettere le parti in mediazione (in virtù dell’obbligo di legge), ha trasmesso gli atti alla Corte Ue ponendo alcune questioni interpretative, fra le quali se le modalità della mediazione italiana (in quanto obbligano il consumatore a farsi assistere da un avvocato e prevedono sanzioni in caso di ritiro senza giustificato motivo) siano conformi alla direttiva 2013/11.

All’udienza del 16 febbraio 2017 dinanzi alla Corte Ue che a breve depositerà la sentenza, l’avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Oe, ha presentato le sue conclusioni, nelle quali afferma che la direttiva Ue del 2013 “esclude espressamente” che gli Stati possano obbligare le parti a farsi assistere da un avvocato nel corso di una mediazione per una lite insorta tra un professionista e un consumatore. A questo proposito, quindi, “la normativa italiana (D.Lgs. 28/2010) è incompatibile con il diritto dell’Unione”.

Inoltre il giudice del Lussemburgo ha sottolineato che la direttiva Ue stabilisce la “libertà totale” di ciascuna delle parti o quantomeno del consumatore di ritirarsi dalla mediazione per motivi anche puramente soggettivi, per esempio perché insoddisfatto dallo sviluppo della procedura. Pertanto la legge italiana, ha concluso l’avvocato generale Ue, “nella misura in cui ricollega effetti negativi al ritiro dalla mediazione per motivi puramente soggettivi” è “incompatibile con il diritto dell’Unione”.

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it – www.ilsole24ore.com

Fonte immagini: Google