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Mediazione: l’avvocato non può sostituire la parte assente. Sanzioni a chi non partecipa personalmente

Niente sconti e poche eccezioni ammesse: una sentenza dello scorso dicembre del Tribunale di Vasto (a firma del giudice Dott. Fabrizio Pasquale) ribadisce l’importanza, anzi la imprescindibilità della presenza delle parti in mediazione. Per il giudice, infatti, la mediazione non soddisfa la condizione di procedibilità se una delle parti interessate si assenta e chi non si presenta agli incontri di mediazione commette una violazione di legge ed è pertanto soggetto a sanzioni.

La sentenza del 17 dicembre del 2018 (di sotto allegata) stabilisce che l’avvocato non può procedere alla mediazione in assenza delle parti interessate, pena il non ottemperamento della condizione di procedibilità. La parte che non partecipa alla mediazione, secondo il giudice Pasquale, manifesterebbe “un atteggiamento antidoveroso e negligente”, violando l’articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010. Per la precisione, il Tribunale di Vasto specifica che se a non partecipare è l’attore/istante, l’eventuale condizione di procedibilità della domanda non può ritenersi soddisfatta; laddove l’assenza riguardi, invece, anche o solo la parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per la condanna a versare una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e ricorre un fattore da cui desumere argomenti di prova nel prosieguo del giudizio.

Resta per le parti la possibilità di delegare a un terzo la partecipazione all’incontro, ma a due precise condizioni: innanzitutto la parte deve dimostrare un impedimento “oggettivo, assoluto e non temporaneo” a partecipare. Deve cioè provare che sussiste una causa che le impedisca di partecipare personalmente.

In secondo luogo, e qui sta il secondo punto d’interesse della sentenza di Vasto, l’avvocato non può mai essere il delegato della parte che vuole assentarsi. Questo perché mediazione non possono essere applicate analogicamente le norme che consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore all’interno del processo. Ma anche per altre due ragioni che hanno a che fare con l’essenza della mediazione e con le “liturgie” proprie di questo istituto: innanzitutto la funzione dell’avvocato nella mediazione è quella di mera assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente e poi la presenza del solo avvocato impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto, frustrando lo spirito dell’istituto.

La sentenza (Tribunale di Vasto – 17-12-2018)