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Sospeso l’avvocato che ospita un Organismo di Mediazione nel proprio studio

Con sentenza n. 265/2022 depositata il 30/12/2022 il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi due.
Ai sensi dell’art. 62 del Codice deontologico forense, comma 5, “L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.”. La violazione di tale divieto, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Nel caso de quo, veniva avviata una procedura di mediazione obbligatoria presso l’Organismo di Mediazione presieduto dall’avv., ma non solo, lo studio legale era situato al medesimo indirizzo di detto Organismo.
Il CNF afferma che “Il disvalore ascritto alla coincidenza ovvero contiguità tra sede dell’organismo di mediazione e sede dello studio legale deriva dalla necessità di evitare anche la mera apparenza di una commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell’imparzialità dell’avvocato mediatore.”

La ratio della norma consiste nel voler garantire il principio di terzietà e neutralità che verrebbe sicuramente inficiato qualora l’avvocato ospitasse presso il proprio studio professionale, la sede dell’organismo di mediazione, andando a integrare una indubbia situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento della clientela.