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TRIBUNALE VASTO: ULTERIORE TASSELLO A FAVORE DELLA MEDIAZIONE

Attenzione a sottovalutare l’importanza del primo incontro in mediazione: esso – specie se si tratta di “mediazione delegata” (quella cioè su invito del giudice durante il corso del processo) – non deve esaurirsi in un adempimento formale, da compiersi solo per superare un ostacolo procedimentale. Se, dunque, le parti comparse innanzi all’organismo, per “togliersi il problema di torno” e risparmiare tempo dichiarano subito di non avere alcuna intenzione di mediare o semplicemente di non intendere discutere per tentare una via di incontro, sono passibili della stessa sanzione pecuniaria che viene inflitta a chi non compare del tutto.

Non solo. Se è la parte istante a fornire tale immotivato rifiuto al dialogo (circostanza che risulterebbe subito dal verbale di mediazione), il giudice potrebbe stabile l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato adempimento dell’onere imposto.

Lo ha chiarito il Tribunale di Vasto in una recente ordinanza.

Secondo il giudice, tutte le conseguenze previste dalla legge in caso di omessa mediazione (conseguenze anche di natura sanzionatoria) non scattano solo nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro, ma anche se questa, pur presente, è lì solo “formalmente” per dichiarare il proprio dissenso, non intendendo neanche iniziare la procedura di mediazione senza chiarire le proprie ragioni.

 

Il giudice può in sostanza, multare non solo la parte che non compaia davanti al mediatore, ma anche quella che, comparendo, si esprima negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura e non espliciti le ragioni del diniego oppure adduca motivazioni ingiustificate.

La dizione della legge, che collega le conseguenze sanzionatorie alla “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, va riferita non solo al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa – in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.

Il mediatore, infine, ha l’obbligo di sollecitare la parte ad esplicitare le ragioni del proprio dissenso e, in ogni caso, di indicare a verbale se la parte si oppone alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto.

 

In buona sostanza, secondo l’orientamento del Tribunale di Vasto, le parti non hanno un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione: tale condotta, infatti, si presterebbe ad avallare comportamenti tesi ad aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell’istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma che – invece – consiste nell’offrire ai contendenti “un’utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza.

Le ragioni del rifiuto

Il rifiuto della parte alla mediazione si può considerare ingiustificato in due ipotesi:

  • se la parte non ha fornito alcuna dichiarazione sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione;
  • se la parte deduce motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà – ad esempio – mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria.

Quando viene inflitta la sanzione

In ultimo, l’ordinanza chiarisce che la sanzione per mancata partecipazione alla mediazione (condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio) può essere irrogata anche in corso di causa e prima della sentenza finale.

 

 

Di seguito l’intervista al Dott. Riccardo Aquilini in merito all’Ordinanza del Tribunale di Vasto datata 23 aprile 2016, interessante per l’istituto della Mediazione.

– Dott. Aquilini, quali sono i punti di maggiore interesse di tale ordinanza?

– Dall’Ordinanza del Tribunale emergono tre elementi di particolare interesse: il primo è un incentivo ad aderire alla mediazione attraverso una sanzione pecuniaria, quando una delle stesse si rifiuta a procedere nella fase di mediazione effettiva. Altro elemento di interesse che emerge dall’Ordinanza è che quando vi è il rifiuto dichiarato dalla parte istante, ne può conseguire addirittura l’improcedibilità della domanda. In ultimo il giudice stabilisce che il mediatore debba riportare nel verbale il motivo per cui la parte non aderisce alla mediazione ed eventualmente, qualora si opponesse alla verbalizzazione, i motivi del rifiuto.

– Come interpreta questa Ordinanza?

– L’Ordinanza del Tribunale di Vasto rappresenta un ulteriore tassello a favore del sistema della mediazione e avrà importanti ricadute su di esso; in particolare ribadisce che l’istante non deve limitarsi a partecipare al primo incontro di mediazione, ma deve dare l’assenso a procedere per soddisfare la condizione di procedibilità.

Quali importanti ricadute, secondo lei, avrà l’ordinanza del Tribunale sul sistema di mediazione?

– Tale ordinanza potrebbe essere la chiave di volta, una vera e propria leva, per incentivare le parti ad aderire alla mediazione. Di conseguenza si dovrebbe registrare un aumento sostanziale delle mediazioni, che non fermandosi al primo incontro, potrebbero avere un esito positivo e non ricadere nel lavoro dei giudici in tribunale. A beneficiarne sarà l’intero sistema della giustizia italiana che, come ben sappiamo, si distingue per la sua particolare lentezza, in quanto ingolfata da tante pratiche.

sentenza Tribunale Vasto

Fonti: www.laleggepertutti.it e www.ar-net.it

Fonte immagini: Google