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Il giudice punisce la parte che ha rifiutato la mediazione, anche se è vittoriosa.

Ancora una volta il Tribunale di Roma adotta una sentenza “punitiva” nei confronti della parte che ha rifiutato la Mediazione.

Con l’ordinanza del 22.2.2017 il Giudice aveva articolato una proposta ai sensi dell’art.185 bis cpc. disponendo che, ove non raggiunto l’accordo, la discussione proseguisse in sede di mediazione (demandata ai sensi dell’art.5 co.II decr.lgsl.28/2010). Benchè la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata, il Giudice indica “alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente. Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato”.

Il Giudice rammenta che la proposta conciliativa “si fonda in larga parte sull’equità, che consente ad ognuna delle parti di valutare al meglio, interessi e convenienze (compreso il rischio insito nei vari gradi di giudizio nei quali si può articolare la causa non conciliata)”.

Inoltre la proposta del Giudice è permeata da un contenuto di equità e che oltre a ciò l’esito dell’ulteriore corso della causa, laddove mancasse l’accordo, non consente a ciascuna delle parti di considerare definitivamente stabilizzati, nel bene e nel male, i suoi contenuti.

Ancora, ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta alle parti l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere (per l’attore) alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Nell’ordinanza il Giudice avvertiva delle conseguenze (latu sensu, sanzionatorie), che possono derivare dalla ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione demandata (edite anche on line) ed aggiunge che il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5 co.II° della legge integri colpa grave (se non dolo) è indiscutibile, ampiamente motivato, dimostrato e confermato dalla giurisprudenza richiamata nel provvedimento, anche ai sensi dell’art.118 att. cpc .

Inoltre, la mancata partecipazione, ingiustificata, al procedimento di mediazione può costituire valido motivo per la compensazione delle spese anche nei confronti della parte interamente vincitrice.

“L’art. 92 cpc dispone che il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88 cpc, essa ha causato all’altra parte Premesso che è di ovvia evidenza che la condanna della parte vittoriosa alle spese contiene, come il più contiene il meno, la possibilità di compensazione, si reputa giusto procedervi nei rapporti fra i convenuti (che hanno trasgredito al dovere di una leale condotta processuale ) e l’attrice”.

Di sicuro interesse la contestualizzazione della Mediazione nella “incalzante evoluzione culturale socio-giuridica” trasfusa nell’art. 8 l.24/2017, che fa assumere a valore a se stante la partecipazione ai procedimenti conciliativi che prescinde dall’esito del merito della causa.

In base a tali principi, la parte soccombente non è stata condannata alle spese nonostante la reiezione della domanda.

La sentenza (Tribunale di Roma – 1 Febbraio 2018)

Fonte: www.ar-net.it

Fonte immagini: Google